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IL DECRETO AIUTI 2022 DIVENTA LEGGE: IL TESTO COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

6 minuti, 17/07/2022

Il Decreto Aiuti 2022 diventa legge: il testo coordinato con la legge di conversione

Il Decreto Aiuti è convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91 con le misure per le imprese: dal rafforzamento dei crediti d'imposta al bonus per dipendenti e pensionati

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 91 del 15/07/2022
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto Aiuti diventa legge.

Pubblicata nella GU n. 164 del 15.07.2022 la Legge del 15 luglio 2022 n. 91 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina pubblicato in GU n.114 del 17.05.2022. 

Oltre al testo della legge, pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 con le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi.

Le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal 16 luglio 2022 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

Il decreto, entrato in vigore il 18 maggio, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, in particolare introduce:

  1. Misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
  2. Misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
  3. Misure in materia di lavoro lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
  4. Misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
  5. Misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Tra le misure previste per la ripresa economica e la produttività delle imprese si segnalano

Principali novità introdotte in sede di conversione

  • Relativamente alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, con la modfica introdotta in sede di conversione, si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione del credito d'impostaa favore di:
    • soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero diversi da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) 
    • che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
      Pertanto, per le banche è sempre possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori) (art. 14).
  • Altra novità riguarda la possibilità di richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento, da parte dei contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza necessità di documentarla, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro (in luogo dei precedenti 60.000 euro). La norma prevede inoltre che chi non paga 8 rate (in luogo di 5) decade dal beneficio e che il carico non può più essere nuovamente rateizzato. (art. 15-bis).

Fondo sostegno imprese agricole danneggiate dalla crisi Ucraina

Per l’anno 2022 è istituito un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno, attraverso contributi a fondo perduto, alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza di determinati requisiti, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento (art. 18)

I soggetti destinatari del Fondo, nei limiti delle risorse disponibili, sono le piccole e medie imprese agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Maggiorazione crediti di imposta

  • Credito d'imposta acquisto energia e gas naturale
    Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas naturale, viene incrementato e passa dal 20% al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (modificando l'art. 4 del DL n. 21/2022).
    Per le imprese energivore e imprese a forte consumo di gas naturale, vengono incrementati i crediti d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25% la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 20 al 25% la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
    Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene incrementato dal 12% al 15%.
  • Credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21)
    Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016,n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata dal 20 al 50%;
  • Credito d'imposta formazione 4.0 (art. 22)
    le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);
  • Tax credit cinema
    Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta riconosciuto alle sale cinematograficheper i costi di funzionamento delle sale stesse (di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220), è riconosciuto nella misura massima:
    • del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche se riferiti a grandi imprese
    • del 60% dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese,
      secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

Relativamente alle misure in materia di lavoro leggi anche:

Tra le misure in materia di energia il provvedimento in esame prevede un aumento del valore dei crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale. Segnaliamo inoltre l'articolo:

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegati

Decreto Aiuti 2022 - Decreto legge del 17.05.2022 n. 50
Legge del 15.07.2022 n. 91
Decreto Aiuti 2022 - Decreto legge del 17.05.2022 n. 50 testo coordinato
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