E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022, il DPCM 9 marzo 2022, che recepisce l'Accordo del 7 ottobre 2021 tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 43/2006.
L'accordo definisce la disciplina della formazione e delle mansioni proprie di questa figura professionale. Si riportano di seguito le principali indicazioni.
FIGURA PROFESSIONALE .
L'assistente di studio odontoiatrico e' l'operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione che svolge attivita' di
- assistenza dell'odontoiatra e deip rofessionisti sanitari
- predisposizione dell'ambiente e dello strumentario,
- accoglimento dei clienti
- gestione della segreteria e rapporti con i fornitori.
E' fatto assoluto divieto all'assistente di studio dentistico di intervenire direttamente sul paziente.
Vedi QUI il testo dell'allegato 1
Obbligo formativo dell'assistente di studio odontoiatrico
FORMAZIONE
La formazione dell'assistente di studio odontoiatrico e' di competenza delle regioni e delle Province autonome che programmano i corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati alla realizzazione.
La qualifica di assistente di studio dentisticopotra' essere acquisita anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Il requisito di accesso al corso è la certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il corso di formazione per assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in
- 300 di teoria ed esercitazioni e
- 400 di tirocinio,
di durata complessiva non superiore ai dodici mesi. E' previsto un massimo del 30% di formazione a distanza.
La frequenza del corso e' obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze non superiore al 10% delle ore complessive. L'esame finale, consiste in una prova teorica ed una prova pratica,
ESENZIONE DA OBBLIGHI DI FREQUENZA
Sono esentati dall'obbligo di frequenza e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione
- coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, con attività anche in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutivi , espletata nei dieci anni precedenti ;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale ed abbiano svolto mansioni simili. Tali requisiti devono essere documentati
L'esenzione è parziale invece per coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'assistente di studio odontoiatrico, cnon documentabili In questo caso è previsto un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche con esame finale , entro e non oltre il 21 aprile 2023. Il percorso formativo deve far riferimento all'allegato 2, competenze n. 2 e 3 QUI IL TESTO.