Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento del 27.04.2022 n. 143350 con il quale sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021 previste dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.
Ricordiamo che l’articolo 9-bis, comma 11 del DL n. 50/2017, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 dello atesso articolo 9-bis. In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr 600/1973 , e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/1972;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del dpr 633/1972;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il presente provvedimento disciplina pertanto, per il periodo d’imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici.
L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2020, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) ed f).
Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”, per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.
Sinteticamente riepiloghiamo i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il 2021 per accedere al regime premiale, come indicato dall'Agenzia
Beneficio | punteggio Isa per il periodo 2021 | Criterio di accesso aggiuntivo |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva (lettera a) | viene previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 | Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva (lettera b) | condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 | Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 |
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (lettera c) | condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 | 9 |
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (lettera d) | condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 | è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 |
Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (lettera e) | è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8 | |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) (lettera f) | è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. | 9 |
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.