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RIDUZIONE ACCISE E IVA SUI CARBURANTI FINO ALL'8 LUGLIO: IL TESTO DEL DECRETO

1 minuto, 02/05/2022

Riduzione accise e Iva sui carburanti fino all'8 luglio: il testo del decreto

Taglio delle accise sui carburanti prorogato all'8 luglio 2022 e Iva al 5% sul metano usato per autotrazione; queste le misure previste dal nuovo decreto legge del 02.05.2022 n. 38

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 38 del 02/05/2022
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 

  • benzina: 478,40 euro per mille litri; 
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

e l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

Lo prevede il nuovo decreto legge del 2 maggio 2022 n. 38 pubblicato in GU n. 101 del 02.05.2022 in vigore dal giorno della sua pubblicazione in GU.

A seguito della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del MEF del 6 aprile 2022, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), dell'art. 1 del presente decreto, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il dlgs n. 504/1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite:

  • gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa 
  • e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti

devono trasmettere entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico delle accise ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.

Viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

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Fonte immagine: Foto di Alexander Fox | PlaNet Fox da Pixabay

Tag: ACCISE ACCISE

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