Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.2022 la Legge n. 79 del 29.06.2022 di conversione con modificazioni, del Decreto PNRR 2 del 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, (nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato - A.C. 3656.
Scarica:
- il testo della Legge n. 79 del 29.06.2022
- e il testo del Decreto legge del 30.04.2022 n. 36 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi (nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note), e hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo contiene misure che riguardano diversi ambiti, quali:
- pubblica amministrazione e università;
- finanza e fisco;
- ambiente, fonti rinnovabili ed efficientamento energetico;
- transizione digitale;
- infrastrutture;
- beni culturali e ZES;
- turismo;
- giustizia.
Forfettari e fattura elettronica
Tra le misure fiscali adottate dal nuovo decreto, si segnala la disposizione prevista dall'art. 18 che stabilisce l'obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare:
- a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, viene stabilito che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d'imposta 2022) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L'estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
Pos e sanzioni
A partire dal 30 giugno 2022 (in luogo del 1° gennaio 2023) entrano in vigore le sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti tramite i Pos.
Secondo la nuova disposizione, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti degli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Potenziamento monitoraggio Superbonus 110%
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: “2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.”
In sostanza, per poter accedere al Superbonus 110% diventa obbligatorio l'invio preventivo all'ENEA.