Pubblicato in GU n. 88 del 14.04.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2022 contenente l’approvazione di nuovi indici sintetici di affidabilità fiscali per il periodo d’imposta 2021, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e l'approvazione delle territorialità specifiche, che dovranno essere applicati da imprese e professionisti in occasione delle dichiarazioni dei redditi 2022.
Tenuto conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022, e considerato che l’Istat ha reso noto che, per consentire l’implementazione operativa di tale aggiornamento, la nuova classificazione sarà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, sono stati approvati 88 indici sintetici di affidabilità fiscale riguardanti varie attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali, individuando gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e le metodologie seguite per individuare gli indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica.
In particolare si tratta delle evoluzioni di Isa approvati con il decreto 24 dicembre 2019:
- 31 indici relativi al commercio,
- 18 relativi alle attività professionali,
- 24 relativi ai servizi,
- e 15 relativi alle manifatture.
Il decreto in esame individua anche le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, vediamo quali.
Soggetti esclusi dagli Isa
Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell’art. 9 -bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
- ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ai contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Sono previste anche ulteriori esclusioni, ovvero:
- Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi. Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.
- Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021, non si applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Modelli Isa Redditi 2022
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2021, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 31.01.2022: