Pubblicata in GU n. 69 del 23 marzo 2022, la legge del 9 marzo 2022 n. 23, contenente disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Come stabilito dalla legge, la produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale.
Dal testo inoltre, è stata eliminata la tutela dell'agricoltura biodinamica, che inizialmente era stata equiparata a quella biologica. Infatti il terzo comma dell'art. 1 stabilisce che, ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.
In sede di conversione, infatti, la Camera è intervenuta sul secondo periodo del terzo comma dell'art.1, sopprimendolo. Esso prevedeva l'equiparazione al metodo dell'agricoltura biologica di quella biodinamica e dei metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
Viene poi istituito il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.
Il testo della legge si compone di 21 articoli, e disciplina per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
- il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia, in particolare l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Con decreto del Ministro (delle politiche agricole alimentari e forestali) da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.
Si segnala che l'art. 7 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotti il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del testo unificato in esame, contenente interventi che dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
- agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito non superiore a 7.000 euro;
- sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera delle piccole aziende agricole biologiche;
- incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
- monitorare l'andamento del settore;
- favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;
- migliorare il sistema di controllo e di certificazione;
- incentivare le istituzioni e gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
- incentivare la ricerca;
- promuovere progetti per i prodotti provenienti dai distretti biologici che permettano la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l'informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la salubrità del terreno, la lontananza da impianti inquinanti, l'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate;
- valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
- promuovere la sostenibilità ambientale mediante azioni che favoriscano il mantenimento della fertilità naturale dei suoli e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.
Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, l'art.10 prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di:
- stipulare contratti di rete,
- costituire cooperative
- e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore.