Al fine di ridurre la pressione fiscale, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1 commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale.
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 18 febbraio 2022 n. 4 ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche, attraverso l'utilizzo anche di esempi pratici.
Ricordiamo che l’intento della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, e modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità.
A seguito delle modifiche introdotte, l’articolo 11, comma 1, del TUIR, nell’attuale formulazione, prevede che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Pertanto, rispetto alla previgente disciplina:
- la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
- è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
- i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.
Ecco uno schema per il calcolo dell’Irpef sulla base delle regole attualmente vigenti.
SCAGLIONI 2022 | ALIQUOTE 2022 | IMPOSTA DOVUTA |
fino a 15.000 euro | 23% | 3.450 euro |
da 15.001 fino a 28.000 euro | 25% | 3.450 euro + 25% sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro |
da 28.001 fino a 50.000 euro | 35% | 6.700 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro |
oltre 50.001 euro | 43% | 14.400 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro |
Si prevede il riordino delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta, con lo scopo di contenere l’elusione fiscale.
Viene, inoltre, stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
L’obiettivo finale è quello di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili.
Di seguito l'indice della Circolare con gli argomenti trattati:
- Tassazione Irpef
- Modifiche delle aliquote e degli scaglioni d’imposta
1.2.Rimodulazione delle detrazioni
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati
- Redditi di pensione
- Redditi di lavoro autonomo e altri redditi
1.3.Modifica al d.l. n. 3 del 2020 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»
- Trattamento integrativo ante 1° gennaio 2022
- Trattamento integrativo post 1° gennaio 2022
- Adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d’imposta
- Contribuenti senza sostituto d’imposta
1.4.Il nuovo assegno unico e universale: le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia.
1.5.Esempio di risparmio d’imposta
1.6.Ambito di applicazione temporale - Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’Irpef
- Esclusione dall’Irap