Niente più prezzi omnicomprensivi di IVA, posa in opera e oneri professionali nel Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022, pubblicato in GU del 16.03.2022 n. 63, "Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici" con il quale sono stati definiti i costi massimi agevolabili, distinti per tipologia di intervento, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai Bonus Edilizi:
- per gli interventi di efficienza energetica ammissibili al superbonus 110%
- e, nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, all’ecobonus ordinario, al bonus casa e al bonus facciate.
Scarica il testo del Decreto del MiTE del 14.02.2022.
Le disposizioni si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del dl n. 34 del 2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso:
- sia di fruizione diretta della detrazione
- sia di esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura (art. 121, comma 1, del medesimo dl n. 34 del 2020).
Come riferito anche nel precedente comunicato del Mite, i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus (contenuti nel decreto del Mise del 06.08.2020), aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Con questo Decreto, commenta il ministro Cingolani, si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico.
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, di conseguenza si considerano al netto:
- di IVA,
- degli oneri professionali
- e delle opere relative
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Quindi a differenza della prime bozze circolate, il testo definitivo del decreto definisce i massimali senza comprendere l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
Tipologia interventi ai quali si riferiscono i massimali
Di seguito le tipologie di intervento ai quali si riferiscono i massimali di spesa:
- interventi di riqualificazione energetica;
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
- Impianti a collettori solari
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con micro-cogeneratori;
- impianti con pompe di calore;
- impianti con sistemi ibridi;
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
- installazione di tecnologie di building automation;
- impianto fotovoltaico;
- sistema di accumulo dell’energia elettrica;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A.
L’Allegato A indicata i costi massimi specifici per i soli interventi di efficienza energetica integrando e sostituendo quelli già definiti dall’Allegato I del DM Requisiti tecnici.
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.