L’Inps, ha pubblicato ieri la circolare n.18/2022 in cui riepiloga e fornisce le specifiche istruzioni su:
- contenuti della riforma degli ammortizzatori sociali realizzata nella legge di bilancio 2022 e
- le novità agevolative collegate alla situazione di emergenza COVID giunte con il recente decreto Sostegni Ter, n. 4 2022 .
Tra le particolarità si segnalano gli aspetti che seguono:
- le modifiche alla disciplina sono applicabili agli eventi di riduzione dell'attività lavorativa a partire dal 1 gennaio 2022, mentre non si applicano per periodi plurimensili iniziati nel corso del 2021 anche se proseguiti nel 2022
- la comunicazione alle rappresentanze sindacali propedeutica alla richiesta di integrazione salariale puo essere effettuata anche in modalità telematica
- la circolare ricorda che la nuova disciplina prevede l'intervento del FIS per le aziende che occupano almeno un dipendente e prive della tutela da parte dei Fondi bilaterali di solidarietà Nel caso di aziende in cui i Fondi sono presenti ma hanno un limite di accesso piu alto la tutela sarà garantita dal FIS fino al momento in cui gli enti provvederanno all'adeguamento dei propri Regolamenti, previsto dalla norma entro il 31.12.2022
- le istanze di Cigo e di assegno di integrazione salariale, riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa avvenute tra il 1° gennaio e il 1° febbraio 2022 (data di pubblicazione della circolare, vanno inviate entro 15 giorni da quest'ultima data . La scadenza è quindi il 16 febbraio 2022. Confermata invece la scadenza all'ultimo giorno del mese per eventi imprevisti (Eone) ovvero il 28 febbraio 2022 per gli eventi verificatisi a gennaio.Si sottolinea anche il nuovo termine di decadenza per l'invio dei dati necessari al pagamento diretto della CIGO, fissato alla fine del secondo mese successivo a quello dell'evento di sospensione-riduzione oppure , se piu favorevole per il datore, entro 60 giorni dalla data dell'autorizzazione.
Di seguito l'indice completo dei contenuti della circolare:
Premessa
1 Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
1.1 Principi generali
1.1.1 Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali
1.2 Anzianità di effettivo lavoro
1.3 Importo dei trattamenti di integrazione salariale
1.4 Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
1.5 Computo dei dipendenti 1.6 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
2. Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
2.1 Contributo addizionale
3. Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
3.1 Campo di applicazione
3.2 Causali di intervento
3.3 Aliquote di finanziamento
3.3.1 Contributo ordinario
3.3.2 Contributo addizionale
3.4 Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale
3.4.1 Accordo di transizione occupazionale
3.4.2 Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
4. Fondi di solidarietà bilaterali
5 Fondo di integrazione salariale (FIS)
5.1 Campo di applicazione
5.1.1 Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale
5.1.2 Partiti e movimenti politici
5.2 Prestazioni
5.3 Durata e misura
5.4 Aliquote di finanziamento
5.4.1 Contributo ordinario
5.4.2 Contributo addizionale
6. Riduzione delle contribuzioni ordinarie di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione straordinaria
7. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
8. Termini di trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria, di CISOA e di assegno di integrazione salariale
9. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
9.1 Datori di lavoro destinatari
9.2 Tipologia di interventi e relative caratteristiche
9.3 Modalità e termini di trasmissione delle domande.