E' stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale n. 292 la Legge n. 206/2021 firmata dalla Ministra della Giustizia Cartabia , con la delega al Governo per la riforma del processo civile, intitolata "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata" .
La legge all'articolo 1 autorizza il Governo all'adozione di decreti legislativi , entro un anno dall' entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, con modifiche l codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione .
L'articolo specifica con 44 dettagliatissimi commi i principi e criteri direttivi che dovranno essere tenuti presenti nei seguenti interventi principali:
- riassetto formale e sostanziale delle procedure del processo civile con modifiche normative al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali,
- razionalizzazione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,
- razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
- semplificazione delle procedure di esecuzione forzata.
Si segnalano inoltre in particolare in ambito giuslavoristico
- la raccomandazione per l'unificazione dei procedimenti per le controversie in materia di licenziamento
- l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro.
A titolo di esempio si prevedono:
- la valorizzazione e l'incentivazione della mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con la previsione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati
- la previsione che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalita' telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;
- per le controversie individuali di lavoro (articolo 409 del codice di procedura civile,) "la possibilita' di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresi' che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilita' protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile".