Pubblichiamo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29.11.2021 n. 16, con tutti i chiarimenti e le indicazioni, utili ai contribuenti e agli operatori, sui nuovi obblighi per Superbonus e le altre agevolazioni nel settore dell’edilizia, in materia di:
- visto di conformità (attestazione del diritto al beneficio)
- e all’asseverazione (attestazione della congruità delle spese),
alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto anti-frodi n. 157/2021 entrato in vigore il 12 novembre 2021 e con il quale sono state introdotte misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni.
Tra i principali chiarimenti:
- l'estensione dei casi di obbligatorietà,
- e la precisazione che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.
Tabella di sintesi visto di conformità e asseverazione
L'Agenzia inoltre riporta un'utile tabella di sintesi, dove si riepilogano le modifiche intervenute in materia di visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese per Superbonus e Bonus diversi dal Superbonus
AGEVOLAZIONE | VISTO DI CONFORMITÀ | ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ SPESE | ||
PRIMA DEL 12/11/2021 | DOPO IL 12/11/2021 | PRIMA DEL 12/11/2021 | DOPO IL 12/11/2021 | |
SUPERBONUS Art. 119 del Decreto rilancio | _ | Utilizzo in dichiarazione dei redditi | Utilizzo in dichiarazione dei redditi | Utilizzo in dichiarazione dei redditi |
Cessione del credito o Sconto in fattura | Cessione del credito o Sconto in fattura | Cessione del credito o Sconto in fattura | Cessione del credito o Sconto in fattura | |
BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS Art. 121, comma 2, del Decreto rilancio | _ | Cessione del credito o Sconto in fattura | _11 | Cessione del credito o Sconto in fattura |
11 L’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al d.m. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni in quanto contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.