Ecco il testo del Decreto del Ministero del Turismo del 29.09.2021 n. 161 pubbliccato in GU n. 273 del 16.11.2021 che disciplina le modalità di realizzazione e di gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58.
Ricordiamo che il suddetto decreto era stato firmato dal Ministro del Turismo Garavaglia il 29 settembre scorso, dopo 2 anni e mezzo dalla sua istituzione.
Scarica il testo del Decreto ministeriale del 29.09.2021 n. 161.
Il decreto disciplina le modalità di:
- costituzione,
- gestione e accesso alla banca dati,
- nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
Informazioni contenute nella banca dati
Nella banca dati saranno contenute le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
- tipologia di alloggio;
- ubicazione;
- capacità ricettiva;
- estremi dei titoli abilitativi;
- soggetto che esercita l’attività ricettiva;
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico (per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione).
La banca dati è realizzata e gestita, attraverso un'apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati.
Obblighi di pubblicità
- I titolari delle strutture ricettive,
- i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia,
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare
- e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici
sono tenuti a indicare:
- il codice identificativo regionale
- o, in mancanza, il codice alfanumerico,
in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.
Sanzioni
L'inosservanza dell'obbligo di pubblicità del suddetto codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio (ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 8, del DL n. 34 del 2019).