Con Provvedimento del 17.09.2021 n. 238235, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione di trasformazione dell'Ace innovativa in credito di imposta (introdotta dall’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis”), nonché le modalità per poterne fruire e per l'eventuale cessione a terzi.
Scarica il modello Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE.
Ricordiamo che il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, c.d. “Sostegni-bis” ha introdotto, tra le misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19, un rafforzamento dell’agevolazione ACE, limitatamente al periodo d’imposta 2021, denominato appunto “ACE innovativa 2021”.
La Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (modello Redditi 2022), pertanto salvo eventuali proroghe, il termine ultimo per l’invio per i soggetti solari, è fissato al 30 novembre 2022.
Deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal beneficiario, oppure
- avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Utilizzo del credito d'imposta
Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle Comunicazioni ACE per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
In caso di esito positivo, il credito d’imposta può essere utilizzato:
- dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro,
- o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- in compensazione,
- oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi,
- o ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
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