Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23.08.2021 n. 201, l'Accordo del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA- Superbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Viene così adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA, già operativo dal 5 agosto 2021.
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Ricordiamo brevemente, come precisato nel comunicato sul sito della Funzione pubblica il 4 agosto, che il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.
Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
Anche la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea. L’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo.
Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari.