Pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 01.10.2021 n. 235, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti."
Per una completa sintesi dei contenuti leggi Certificazione verde obbligatoria per scuola , università, trasporti.
Questi in dettaglio gli articoli contenuti nel decreto:
ART.1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle universita') 6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: "ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) . Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
ART. 1 bis Accesso ai servizi sociali
ART. 2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, e' inserito il seguente: "ART. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
Art. 2-bis Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
Art. 2-ter Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili
ART. 3 (Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)
ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)
ART. 5 (Disposizioni di coordinamento)
Art. 5-bis Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti
ART. 6 (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)
ART. 7 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)
ART. 8 (Proroga del contingente "Strade sicure")
Art. 9 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
Art. 9-bis Clausola di salvaguardia
ART.10 (Entrata in vigore).