Facendo seguito alla circolare n. 114 del 28 luglio 2021 , sui versamenti volontari in agricoltura , con la nuova circolare 121 del 5 agosto 2021, INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento aggiornati per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi ( nella tabella allegata).
In particolare ricorda che per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2021[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Per il 2021, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 59,66.