E' stata pubblicata ieri 8 luglio la circolare INPS n. 98 2021 ( che alleghiamo qui sotto) con le istruzioni operative in materia di ammortizzatori sociali come previsto dagli accordi di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e dalla EURATOM - Comunità europea dell'energia atomica ( la cd. Brexit) .
La circolare ricorda la situazione normativa , già illustrata nella circolare n. 53 del 6 aprile 2021, per cui il recesso è stato realizzato in una prima fase da un accordo, detto Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement - WA), del 24 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
Il WA ha previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato ad essere applicato al Regno Unito il diritto dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale. Per tale periodo transitorio, le disposizioni operative applicabili fino al 31 dicembre 2020 sono state indicate con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020.
Successivamente, al termine del periodo transitorio, in data 24 dicembre 2020, le Parti hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement - TCA) integrato dal Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination, di seguito PSSC)
A integrazione di quanto indicato nella circolare n. 16/2020, l'Istituto precisa che il WA continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, anche dopo il 31 dicembre 2020. In particolare, il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell'Unione europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data. Di conseguenza, il TCA e il PSSC, che di esso fa parte, si applicano di regola a fattispecie non coperte dal WA.
Con specifico riferimento alla materia della sicurezza sociale trova rilievo applicativo il PSSC.
In particolare nella circolare viene chiarito che per le prestazioni di malattia e maternita/paternità resta possibile la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nel Regno Unito e in Italia conferrmando le disposizioni specifiche del Titolo III del regolamento CE 883/2004 E 897(2009.
Sulle prestazioni familiari invece si precisa che il PSSC esclude dal proprio ambito di applicazione materiale le prestazioni familiari, per cui nei rapporti tra Italia e Regno Unito troverà applicazione la normativa nazionale sulle prestazioni familiari e quindi, per l’Italia, quanto previsto dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, in relazione ai Paesi terzi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o Accordi bilaterali in materia di prestazioni familiari.