E' stata pubblicata il 30 giugno 2021 la circolare INPS 91 riguardante i contributi obbligatori dovuti per l'anno 2021 da:
- coltivatori diretti
- coloni,
- mezzadri
- imprenditori agricoli professionali.
La circolare riporta in particolare le indicazioni su :
1. Contribuzione IVS
2. Contribuzione di maternità
3. Contribuzione INAIL
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
5. Tabelle contributi anno 2021
6. Modalità di pagamento
7. Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Alleghiamo il testo e le tabelle in fondo all'articolo
Si ricorda che la contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali viene calcolata applicando le aliquote di finanziamento (24% dal 2018 ) al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito .
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro per il numero di giornate indicate nella “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2021 il predetto reddito giornaliero, è fissato nella misura pari a € 59,66
L’aliquota di finanziamento e di computo sono fissate dal 2018 al 24,0%
Per l’anno 2021 il contributo annuo di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 .
Il contributo INAIL è confermato nella misura annua pro capite di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Resta confermato anche l’esonero contributivo per gli imprenditori fino a 40 anni di eta legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160