E' stata pubblicata il 6 aprile la circolare n. 53 con cui l'INPS affronta il tema degli accordi di sicurezza sociale e previdenza dopo la Brexit , in particolare con la fine del periodo di transizione . La circolare e gli allegati sono disponibili in fondo all'articolo
Con l’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Withdrawal Agreement: WA), firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, a seguito della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, è stato previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato a trovare applicazione al Regno Unito il diritto dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Allegato n. 1). Pertanto, l’Istituto ha fornito le disposizioni operative applicabili fino al termine del periodo di transizione con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020.
Con il nuovo documento di prassi si illustra la disciplina relativa alle prestazioni previdenziali a partire dal 1 gennaio 2021.
Questo l'indice :
PREMESSA
1. Quadro normativo di riferimento. Accordo di recesso (WA). Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)
2. Ambito di applicazione soggettivo dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)
3. Totalizzazione internazionale in materia pensionistica
4. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo: maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo
5. Scambio di informazioni in materia pensionistica.
Da segnalare principalmente che con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che di esso fa parte:
- In materia di sicurezza sociale, trova applicazione il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) che, unitamente ai relativi allegati, costituisce parte integrante del TCA. Il Protocollo è composto da 71 articoli e ha una durata prevista di 15 anni ;
- i principi fondamentali, fissati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, anche ai periodi assicurativi, fatti o situazioni che si verificano successivamente alla data del 31 dicembre 2020;
- continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.
- ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede l’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale. Ai soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021, e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, si applica, invece, il Protocollo nella sua versione vigente, che, cnon ricomprende le prestazioni speciali di carattere non contributivo; pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana, tali soggetti possono beneficiare sia dell’integrazione al trattamento minimo che della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, in quanto Paese terzo.