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ASSEGNO UNICO FAMILIARE: IL TESTO DELLA LEGGE PUBBLICATA IN GU CON LE MISURE ADOTTATE

3 minuti, 07/04/2021

Assegno unico familiare: il testo della legge pubblicata in GU con le misure adottate

Ecco il testo della Legge del 01.04.2021 n. 46 pubblicata in GU, con le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale: vediamo come funziona

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 46 del 01/04/2021
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06.04.2021, la Legge del 1° aprile 2021 n. 46 di delega al Governo, per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Si tratta di un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile.

In breve sintesi:

  • l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente disciplina legislativa (lettera a)). Si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del TUIR sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili);
  • l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare (lettera b));
  • ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento (lettera c)). 
  • In ogni caso, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità (lettera e)). Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). 
  • In base ad un altro principio di delega, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali (lettera h));
  • l'assegno è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza); 
  • l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro (lettera g)). Tuttavia, per il caso suddetto in cui il nucleo familiare sia titolare di Reddito di cittadinanza, o di Pensione di cittadinanza, si prevede che l'assegno sia corrisposto congiuntamente ad esso, con le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo Reddito o Pensione;
  • l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori (lettera f)).

All'attuazione della disciplina di delega in esame sull'assegno unico e universale si provvede nei limiti delle risorse del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" (comma 1 dell'articolo 3) che:

  • per il 2021 sono pari a 3.000 milioni di euro,
  • 633 milioni per il 2022, 
  • 1.022 milioni per il 2023, 
  • 1.011 milioni per il 2024, 
  • 1.000 milioni per il 2025, 
  • 989 milioni per il 2026, 
  • 977 milioni per il 2027, 
  • 965 milioni per il 2028, 
  • 953 milioni annui a decorrere dal 2029; 

Tuttavia, a tali risorse occorrerà aggiungere quelle che deriveranno dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio per il 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), che ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per il 2022 e di 7.000 milioni annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5.000 milioni annui e non superiore a 6.000 milioni annui è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia.

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Sulle ipotesi di calcolo degli importi leggi anche Assegno unico figli: chi ci perde

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI DISEGNI DI LEGGE - EMENDAMENTI DISEGNI DI LEGGE - EMENDAMENTI

Allegato

Assegno unico universale - Legge del 01.04.2021 n. 46
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