Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 01.04.2021 n. 79 il Decreto Legge del 1 aprile 2021 n. 44, contenente le regole che si applicheranno dopo Pasqua dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, composto da 12 articoli suddivisi in 3 Titoli.
L’Italia resta arancione o rossa come ora, ed eventuali allentamenti alle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall’avanzamento della campagna vaccinale. Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del Dpcm del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal DL del 13 marzo 2021 n. 30. In particolare, la proroga riguarda:
- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il decreto legge prende atto della “straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica”.
E la “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale”.
Si prevede anche l'obbligo di vaccinazione per sanitari e farmacisti pena il demansionamento o la sospensione senza retribuzione. Leggi su questo anche "Vaccino obbligatorio per i sanitari".
Priorità viene data alla riapertura delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell’istruzione;
Il decreto prevede inoltre misure volte alla semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali.
Le misure contenute nei 12 articoli suddivisi in 3 Titoli, trattano:
CAPO I Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2
- Art. 1 Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’art. 1 proroga di fatto le attuali misure restrittive dal 7 al 30 aprile, rinviando le eventuali deroghe all’andamento dell’epidemia. - Art. 2 Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
Viene previsto dal 7 aprile al 30 aprile 2021, la ripresa dell’attività scolastica in presenza sull’intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome. - Art. 3 Responsabilita' penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2;
Viene esclusa la punibilità quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione. - Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione diobblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
Fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Nel dettaglio leggi Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti: lo dice il nuovo Decreto Covid - Art. 5 Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti cheversino in condizioni di incapacita' naturale
CAPO II - Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali
- Art. 6 Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19
- Art. 7 Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio1963, n. 69
- Art. 8 Termini in materia di lavoro e terzo settore
- Art. 9 Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale
CAPO III - Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 10 Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
- Art. 11 Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto condecreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019
- Art. 12 Entrata in vigore