Tutto pronto per l'invio della domanda per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.
L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 23 marzo 2021 n. 77923, ha definito le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
Le domande potranno essere inviate dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.
Scarica il Modello con le relative istruzioni.
Ricordiamo che il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti che svolgono:
- attività d’impresa,
- arte o professione
- e di reddito agrario,
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato, di cui sopra, ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Soggetti esclusi
Il contributo non spetta:
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Come si presenta la domanda
La trasmissione dell'istanza deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso:
- un software di compilazione di mercato, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021; il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione.
La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura; - servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del credito d'imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.