Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.03.2021 n. 67, il Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36 di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
L'entrata in vigore tuttavia è stata parzialmente differita dall'art. 30 c. 7 del Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 (Decreto Sostegni) che ha previsto una proroga dell'entrata in vigore di alcune norme al 1° gennaio 2022.
Recita infatti detto comma 7: Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.».
Il testo si compone di 52 articoli organizzati in 7 Titoli. In particolare:
- il Titolo I (artt. 1-5) reca disposizioni comuni e principi generali;
- il Titolo II (artt. 6-14) disciplina gli enti sportivi professionisti e dilettantistici. Allo stesso ambito si riferisce l’art. 38, inserito nel Titolo V.
- il Titolo III (artt. 15-18) riguarda atleti, tecnici, dirigenti e direttori di gara. Ai direttori di gara si riferisce anche l’art. 28, inserito nel titolo V;
- il Titolo IV (artt. 19-24) riguarda le discipline sportive che prevedono l’impiego di animali;
- il Titolo V (artt. 25-42) riguarda il lavoro sportivo, incluso il sostegno delle donne nello sport;
- il Titolo VI (artt. 43-50) reca disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- il Titolo VII (artt. 51-52) reca le disposizioni finali.
Gli obiettivi del decreto
Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:
- riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e di tutela della salute, nonche' quale mezzo di coesione territoriale;
- promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonche' al miglioramento della qualita' della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
- consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
- promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
- riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attivita' scolastiche;
- incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilita', garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella societa' civile;
- proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attivita' sportive, in particolare modo i minori;
- introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignita' dei lavoratori e rispettosa della specificita' dello sport;
- valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
- valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.
Tra le novità segnaliamo l'introduzione della definizione di lavoratore sportivo, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico,e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi. Si evidenzia:
- la previsione di abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il 1° luglio 2022, con il parallelo riconoscimento di un premio di formazione alle associazioni e società sportive che hanno formato l’atleta (articolo 31);
- l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.
Viene inoltre previsto che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, e che possono distribuire una parte dei dividendi. Introduce, altresì, una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive.