Pubblicata in GU del 12 maggio 2021 n. 112, la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61 del Decreto legge del 13.03.2021 n. 30 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Il provvedimento in origine composto di 4 articoli suddivisi in 24 commi, consta dopo la sua conversione in legge di 6 articoli suddivisi in 33 commi.
Tra le novità introdotte in sede di conversione segnaliamo quanto segue:
Visite alle persone detenute
- viene disposto che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate (art.1-bis);
Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting
- Per il periodo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 viene reintrodotta la possibilità, (già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020), per i lavoratori dipendenti, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di ricorrere:
- al lavoro agile
- o ad un congedo straordinario con indennità, in casi più circoscritti e a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (art. 2,commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 7, 8 e 10).
In particolare il lavoratore dipendente genitore di figlio minore 16 anni, alternativamente all'altro genitore, puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata a prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria.
- Con riferimento ai figli conviventi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, si prevede, sempre fino al 30 giugno 2021, il diritto, per uno dei due genitori, ad un congedo privo di indennità, qualora ricorrano le fattispecie suddette relative al lavoro agile per i figli infrasedicenni (art. 2, comma 5). I diritti summenzionati sono in linea di massima esclusi qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro (comma 7).
- Per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (compreso il personale della polizia locale) e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), viene prevista la possibilità di fruire, entro il 30 giugno 2021 ed in alternativa al lavoro agile ed ai congedi summenzionati, con indennità o senza, di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, per i periodi, relativi ad un figlio convivente minore di 14 anni, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto.
I benefici del congedo con indennità e del bonus suddetto sono riconosciuti dall'INPS nel rispetto di un limite complessivo di 299,3 milioni di euro per il 2021 (comma 8, modificato dalla Camera dei deputati).
Altre due disposizioni introdotte in materia di lavoro agile:
- previsto il diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. (comma 1-ter);
- l'estensione ai dipendenti pubblici e l'introduzione della fattispecie dei figli con bisogni educativi speciali (comma 8-bis) nella disciplina che, fino al 30 giugno 2021, attribuisce il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave. Il comma 9 prevede una specifica autorizzazione di spesa - pari a 10,2 milioni di euro per il 2021 - al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca dei benefici di cui al presente articolo 2;
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Misure per contenere e contrastare l'emergenza Covid-19
Con alcuni commi introdotti dalla Camera dei deputati sono infine previste alcune misure specifiche relative al nuovo ospedale e centro di ricercamedica applicata "Mater Olbia", le misure sono volte anche a garantire l’operatività di tale struttura e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie (art.1).
Relativamente alle misure previste per le diverse zone leggi gli articoli: