Con Provvedimento del 3 marzo 2021 n. 60353, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga, per ulteriori 5 anni, del regime previsto per i lavoratori impatriati, da parte dei lavoratori dipendenti e autonomi, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia (articolo 5, comma 2-bis del decreto “Crescita”, come modificato dal comma 50 della legge di bilancio 2021).
La possibilità di prolungare l'agevolazione, viene riconosciuta ai lavoratori che:
- siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
- o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea,
che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato, previsto dall’articolo 16 del dlgs del 14.09.2015 n, 147, finalizzato a incentivare il rientro in Italia attraverso un abbattimento, per un determinato periodo di tempo, di parte del reddito prodotto in Italia.
Quali sono le modalità per l'esercizio dell'opzione
L’opzione può essere esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione di:
- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione:
- ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo,
- o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione:
- ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo,
- e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
L’importo dovrà essere versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.
I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Oltre al suddetto versamento i dipendenti devono effettuare la richiesta al sostituto d’imposta e i lavoratori autonomi devono effettuare la comunicazione dell’opzione nella dichiarazione, vediamo nel dettaglio.
Cosa devono fare i lavoratori dipendenti per richiedere il prolungamento del regime agevolato
I lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello diconclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Nella richiesta devono essere indicati:
- nome, cognome e data di nascita;
- il codice fiscale;
- l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
- l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
- l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
- i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
- il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento di cui sopra;
- l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- gli estremi del versamento di cui sopra.
Cosa devono fare i lavoratori autonomi per richiedere il prolungamento del regime agevolato
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.