L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 22 gennaio 2021 n. 1, fornisce un quadro sistematico della disciplina della rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola.
Ricordiamo che la legge finanziaria per il 2002 (articoli 5 e 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d’impresa, così come rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Per poter utilizzare il valore rivalutato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Disposizioni successive hanno poi modificato:
- la data cui fare riferimento per il possesso dei beni,
- la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta
- ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Nel periodo d’imposta 2020, è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei suddetti beni detenuti alla data del:
- 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020;
- 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020.
Nel periodo d’imposta 2021 è prevista, da ultimo, la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.
Nonostante l’applicazione di tali disposizioni sia stata oggetto di numerosi documenti di prassi, tenuto conto degli ulteriori dubbi interpretativi a cui si è fornito riscontro in sede di interpello, si ritiene opportuno fornire un quadro sistematico della materia, anche alla luce dei chiarimenti sinora resi.
Con riferimento alla rivalutazione dei terreni, la presente circolare recepisce inoltre l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 7 della legge n. 448 del 2001.
Per approfondire la materia, la circolare riporta anche un’utile tabella che riassume tutti i provvedimenti legislativi adottati e la prassi pubblicata dall'Agenzia, che qui riportiamo.
Riferimenti normativi | Interventi interpretativi |
Articolo 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448 | Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002 Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002 |
Articolo 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 | Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2 Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 3 Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12 |
Articolo 4, comma 3, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 | Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 Risoluzione n. 372/E del 26 novembre 2002 |
Articolo 2, comma 2, decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 | Circolare n. 27/E del 9 maggio 2003 |
Articolo 39, comma 14-undecies, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 | |
Articolo 6-bis decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (successivamente prorogata dall’articolo 1, comma 376 e comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) | Comunicato stampa dell’11 marzo 2004 Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005 |
Articolo 11-quaterdecies del decreto legge n. 203 del 2005 | Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 8 Circolare n. 10/E del 13 marzo 2006, par. 17 |
Articolo 1 della legge n. 244 del 2007 | Risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008 Risoluzione n. 158/E del 17 aprile 2008, par. 7.4 Circolare n. 47/E del 28 giugno 2008 |
Articolo 2 della legge n. 191 del 2009 | Risoluzione n. 111/E del 22 ottobre 2010 |
Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto legge n. 70 del 2011 | Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011 |
Articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012 | Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, par. 4 Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, cap. I, par. 6 |
Articolo 1, comma 156, della legge n. 147 del 2013 | Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014 |
Articolo 1, commi 626 e 627, della legge n. 160 del 2014 | Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015 Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 |
Articolo 1, commi 887 e 888, della legge n. 208 del 2015 | |
Articolo 1, commi 554 e 555, della legge 232 del 2016 | |
Articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 205 del 2017 | |
Articolo 1, commi 1053 e 1054, della legge n. 145 del 2018 | |
Articolo 1, commi 693 e 694, della legge n. 160 del 2019 | |
Articolo 137 del decreto legge n. 34 del 2020 | |
Articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge n. 178 del 2020 |