Con Provvedimento del 15.01.2021 n. 13095, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:
- il Modello IVA/2021 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- il Modello IVA BASE/2021 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Scarica i Modelli Iva 2021 e le relative istruzioni.
Si ricorda che in base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.
Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:
QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VF
Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.
Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.
Quadro VI
L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.
QUADRO VQ
Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.
Quadro VL
Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
QUADRO VO
Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
Prospetto IVA 26/PR
QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VW
Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.