Il Decreto Natale è legge. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, la legge di conversione del 29 gennaio 2021 n. 6 del Decreto Natale (DL del 18.12.2020 n. 172). In allegato:
- il testo del Decreto Natale (DL del 18.12.2020 n. 172) coordinato con la legge di conversione del 29.01.2021 n. 6 recante: «ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
- il testo della Legge del 29.01.2021 n. 6, di conversione, con modificazioni, del DL del 18.12.2020 n. 172.
- il testo del Decreto legge del 18.12.2020 n. 172 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.12.2020 n. 313
Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, il Decreto legge del 18.12.2020 n. 172 ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, stabilendo che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà:
- Zona Rossa nei giorni prefestivi e festivi
- Zona Arancione nei giorni feriali
Vediamo nel dettaglio.
Le misure da applicare nei giorni in Zona Rossa
Nei festivi e prefestivi compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Rossa (si applicano le misure di cui all'articolo 3 del dpcm del 03.12.2020) e saranno vietati gli spostamenti tra regioni, in particolare:
- nei giorni 24 - 25 - 26 - 27 e 31 dicembre
- nei giorni 1 - 2 - 3 - 5 - 6 gennaio
gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità e salute. È tuttavia consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata (visita ad amici o parenti), ubicata nella stessa regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Per quanto riguarda le attività, in questi giorni ci sarà la chiusura:
- degli esercizi commerciali
- dei centri estetici
- dei Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)
restano aperti:
- supermercati
- negozi di beni alimentari e di prima necessità
- farmacie e parafarmacie
- edicole
- tabaccherie
- lavanderie
- parrucchieri e barbieri
le chiese e i luoghi di culto fino alle 22.00 per le funzioni religiose
Le misure da applicare nei giorni in Zona Arancione
Nei giorni feriali compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Arancione (si applicano le misure di cui all'articolo 2 del dpcm del 03.12.2020), in particolare:
- nei giorni 28 - 29 - 30 dicembre
- e il 4 gennaio
gli spostamenti sono consentiti all'interno del proprio comune, senza giustificare il motivo, ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Per quanto riguarda le attività, in questi giorni rimarranno chiusi:
- Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)
i negozi restano aperti fino alle 21.00.
Immediato ristoro per ristoranti e bar
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati da queste nuove misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (al 19 dicembre 2020), hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto e spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.