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CASHBACK: IN GU LE REGOLE PER OTTENERE IL RIMBORSO

2 minuti, 28/11/2020

Cashback: in GU le regole per ottenere il rimborso

Pubblicato il Decreto del 24.11.2020 n. 156 che definisce le regole dei rimborsi per chi fa acquisti con bancomat (c.d. cashback): avvio forse l’8 dicembre

Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero 156 del 28/11/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Pubblicato in GU del 28.11.2020 n. 296 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24.11.2020 n.156 che disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione del rimborso in denaro c.d. Cashback, a favore dei soggetti che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (carta di credito o il bancomat).

Rimborso Cashback nel periodo sperimentale (Extra Cashback di Natale)

Ricordiamo che nel periodo sperimentale, il cui avvio inizialmente previsto per il 1° dicembre slitterà probabilmente all’8 dicembre (sarà necessario attendere la data pubblicata dal Mef che ne conferma l'avvio sulla base dell'operatività delle convenzioni con la Consap e la società PagoPA):

  • potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti consumatori che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. 
  • Il rimborso sarà pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione, quelle di importo superiore a 150,00 euro concorreranno fino all'importo di 150,00 euro.
  • La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro
  • Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.

Rimborso Cashback a regime

Ai soggetti aderenti che effettueranno pagamenti con la carta di credito o bancomat verrà attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con i suddetti strumenti di pagamento elettronici.

La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:

  • 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
  • 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
  • 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Per ciascuno dei periodi, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, l'importo del rimborso sarà pari:

  • al 10 per cento dell'importo di ogni transazione tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 

Anche qui la quantificazione del rimborso viene determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo. 

I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento.

Rimborso speciale Cashback

Viene infine previsto ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei tre periodi di cui sopra, hanno totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.

Ricordiamo che per aderire al programma il consumatore dovrà registrare nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato:

  • il proprio codice fiscale 
  • e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti.

Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto.

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Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegato

Decreto del MEF del 24.11.2020 n. 156
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