Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 07.10.2020 è stato approvato definitivamente con modificazioni, non ancora pubblicato (A.C. 2779).
Considerato il perdurante stato di emergenza derivante dall'andamento dell'epidemia da Covid-19 il decreto-legge estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio (DPCM del 7 ottobre 2020); in particolare, è prorogata al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni contenute nei D.L. n. 19/2020 e D.L. n. 33/2020. Sono state invece prorogate al 31 dicembre 2020 numerose misure di carattere sanitario già prorogate dal 31 luglio al 15 ottobre dall'Allegato al D.L. n. 83/2020.
Tra le novità segnaliamo:
- I commi aggiuntivi 4-quinquies - 4-septies, introdotti al Senato, prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali.
E' altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
- È differito al 31 marzo 2021 (il termine previsto dalla norma vigente è il 31 ottobre 2020) il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato, ossia con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine sia dell'adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili del Codice sia della introduzione di clausole che escludano l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria), analogo differimento previsto anche per le imprese sociali.
- I commi da 1 a 3 dell'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, recano proroghe di termini in materia di riscossione, riproducendo le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione). Il citato decreto-legge n. 129 infatti ha prorogato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.
Sono prorogati di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021. Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
- L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, modificando l'articolo 66, sesto comma delle disp.att. del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza.
A tal proposito ricordiamo che l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è stato recentemente modificato dall'articolo 63 del DL n. 104/2020, con l'aggiunta del comma 6 all''articolo 66 disp. att. c.c. che ha consentito anche dove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Ora il DL n. 125/2020 è intervenuto abbassando il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, consentendo di ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condomini (e non più della totalità).
- Posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data, si ricorda, della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio