Con il consueto ritardo l'innps ha emanato ieri sera la circolare n. 115 -2020 con le istruzioni operative sulle novità apportate dal decreto-legge n. 104/2020 in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le ulteriori modifiche in materia di accesso e gestione del trattamento di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.
Si segnala l'importante novità dello slittamento del temrine del 30 setembre per la richeista relativa a periodi iniziati tra il 1 luglio e il 31 agosto 2020. L'inps afferma che:
"Il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.
Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi, non devono intendersi in termini assoluti, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto."
Questo il sommario degli argomenti trattati nel documento
Premessa
1. Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
1.1 Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020
2. Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal decreto-legge n. 104/2020
2.1 Aspetti contributivi
3. Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO previsti dal decreto-legge n. 104/2020
4. Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO
4.1 Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni
4.2 Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
4.3 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso
4.4 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
4.5 Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)
5. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)
6. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
7. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
8. Modalità di pagamento della prestazione
9. Risorse finanziarie
10. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19
11. Cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Modifiche alla disciplina
12. Cassa integrazione straordinaria per le aziende del settore aereo