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BONUS BICI E MONOPATTINI: IN GU IL DECRETO SULLE MODALITÀ DI FRUIZIONE

3 minuti, 07/09/2020

Bonus bici e monopattini: in GU il decreto sulle modalità di fruizione

Modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del Buono mobilità per l'acquisto di biciclette e veicoli per la mobilità personale come monopattini; il Decreto attuativo in GU

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 14/08/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 3 novembre sarà operativo il portale web (dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del decreto attuativo che qui alleghiamo) tramite il quale, si potrà richiedere il c.d. "Buono mobilità", in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500,00 euro, per:

  • l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, 
  • l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
  • ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. 

Il suddetto «buono mobilità» potrà essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Pubblicato, In Gazzetta n. 221 del 05.09.2020, il decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente del 14.08.2020 che ha definito modalità e termini per l’ottenimento dell’incentivo.

Rimborso per l'acquisto già effettuato (art. 6)
Per gli acquisti di beni o l'utilizzo di servizi effettuati a partire dal 4 maggio 2020 al 3 novembre, al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione web, tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che, per chi dovesse esserne ancora sprovvisto, potrà richiederlo sul sito istituzionale www.spid.gov.it/richiedi-spid.
All'istanza di rimborso deve essere allegata copia della fattura o della documentazione commerciale rilasciata attestante l'acquisto del bene o l'utilizzo del servizio. Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del 60% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500,00 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.
L'istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla operatività dell'applicazione web, pertanto entro e non oltre il 3 gennaio 2021, ma la registrazione al portale dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

Attribuzione e fruizione del buono mobilità (art. 5)
Al fine di ottenere il buono mobilità, i beneficiari devono provvedere a registrarsi sull'applicazione web, tramite SPID, a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto (dal 4 novembre) e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell'acquisto di beni o l'utilizzo di servizi di cui sopra.
All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3. In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità, che sarà disponibile nell'area riservata dell'applicazione web e potrà essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o per l'utilizzo di uno solo dei servizi.
Ciascun buono mobilità potrà essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti in un apposito elenco e ottenere così la riduzione sul prezzo di acquisto del bene o utilizzo del servizio. I buoni verranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020.
Il buono attribuito deve essere utilizzato entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento, in quest'ultimo caso il beneficiario potrà richiedere sull'applicazione web l'emissione di un buono sostitutivo.

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegato

Decreto del Ministero dell'ambiente del 14.08.2020
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