Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto del del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo emergenziale per le filiere in crisi (di cui all'art. 222, comma 3 del DL Rilancio n. 34/2020), in particolare vengono stabiliti:
- i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
Le risorse del Fondo emergenziale per le filiere in crisi ammontano a 90 milioni di euro per l'anno 2020, e le filiere zootecniche oggetto di intervento sono:
- suinicola,
- ovicaprina,
- cunicola,
- del latte bufalino
- e del vitello da carne.
Le risorse del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» ammontano a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e sono così ripartite tra le filiere:
- filiera suinicola 30 milioni di euro;
- filiera cunicola 4 milioni di euro;
- filiera delle carni di vitello 20 milioni di euro;
- filiera caprina 0,5 milioni di euro;
- filiera ovicaprina 8,5 milioni di euro;
- ammasso privato di carni di vitello 15 milioni di euro;
- ammasso privato di prosciutti di suino a denominazione d'origine protetta (DOP) 10 milioni di euro;
- filiera del latte bufalino 2 milioni di euro, come incremento delle risorse di cui all'art. 3 comma 3, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitivita' delle filiere».
Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro temporaneo» e così stabiliti:
- Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro.
- Alle imprese agricole di allevamento di conigli e' concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprileal 30 giugno 2020.
- Alle imprese agricole di allevamento di caprini e' concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
- Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.
- Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta' inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.
In caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.
La procedura per la presentazione delle domande sarà stabilita da Agea (Agenzia per leerogazioni in agricoltura) entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto.