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AUMENTI DI CAPITALE: OPERATIVE LE AGEVOLAZIONI PER LA RICAPITALIZZAZIONE

4 minuti, 26/08/2020

Aumenti di capitale: operative le agevolazioni per la ricapitalizzazione

Con la pubblicazione in GU diventano operative le agevolazioni per la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimesioni da completare entro il 31 dicembre 2020 (DL Rilancio)

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 10/08/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24.08.2020 del Decreto del MEF del 10.08.2020vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta previsti dall'art. 26 del Decreto Rilancio, rubricato “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”, per favorire la patrimonializzazione delle società di capitali residenti in Italia.

L’agevolazione riguarda contemporaneamente sia il socio che apporta il conferimento che la società che lo riceve:

  • Credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale (comma 4)
  • Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 (comma 8)

In particolare con riferimento alla procedura di riconoscimento del credito d'imposta in favore degli investitori (comma 4):

I soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente: 

  1. il codice fiscale della società conferitaria nonché' l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;
  2. nel caso in cui il soggetto conferente sia una societa', l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la societa' conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata; 
  3. l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  4. gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà uscire. 

A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza: 

  1. una copia della delibera di aumento del capitale sociale; 
  2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la societa' conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Qualora il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la societa' conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore puo' richiedere.

La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva di cui sopra devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita' di controllo.

Con riferimento invece, alla procedura di riconoscimento del credito d'imposta in favore delle società sulle perdite pregresse (comma 8):

La societa' che intende avvalersi del credito d'imposta deve presentare all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalita' definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente: 

  1. l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto; 
  2. l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori (in base al comma 4 art. 26 DL Rilancio), con i relativi codici fiscali; 
  3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la societa', anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 2, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 
  4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; e) gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo del presente comma.

A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto attestano la misura dell'incentivo riconosciuto. 

La delibera di aumento del capitale sociale di cui all'art. 2, comma 4, lettera e) e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita' di controllo.

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