Con la pubblicazione Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 n. 246 sono entrati in vigore i decreti attuativi del MiSE "Decreto Requisiti tecnici" e il "Decreto Asseverazioni" che regolano l'accesso agli incentivi fiscali dell'Ecobonus e del Superbonus.
Risulta così completato il quadro normativo di riferimento per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali del Superbonus 110% previste dal Decreto Rilancio n. 34/2020.
Con il Decreto del Mise del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, composto da 12 articoli e 9 allegati, sono stati definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni:
- Ecobonus,
- Bonus facciate e
- Superbonus al 110%,
i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d'ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico. Le disposizioni e i requisiti tecnici previste dal presente decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto.
Qui l'elenco degli Allegati al Decreto Requisiti
Allegato A: Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali |
Allegato B: Tabella di sintesi degli interventi ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus facciate e al superbonus 110% |
Allegato C: Scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sul sito ENEA |
Allegato D: Scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati. |
Allegato E: Requisiti degli interventi di isolamento termico (nuovi valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni) |
Allegato F: Requisiti delle pompe di calore (le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l'accesso alle detrazioni) |
Allegato G: Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa per l'accesso alle detrazioni |
Allegato H: Collettori solari |
Allegato I: Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore. |
Con il Decreto del Mise del 6 agosto “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus“ sono state definite le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventando così operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
L'asseverazione consiste in una dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus, può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato (art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio) ed è redatta secondo i moduli allegati allo stesso decreto:
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
Vediamo un riepilogo della normativa pubblicata nel mese di agosto in merito al Superbonus e sismabonus 110%.
Ricordiamo che il Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
In particolare, l’articolo 119, nell’incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”).
Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, il Decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative.
Provvedimenti e Circolare dell'Agenzia delle Entrate
Con Circolare dell'8 agosto 2020 n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito:
- all’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati
- e, in generale, agli adempimenti a carico degli operatori.
Con un Provvedimento del 12 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha reso pubbliche le specifiche tecniche correlate al modello per l’esercizio della scelta di cui all’art. 121, DL 34/2020 (cessione del credito o sconto in fattura), oltre ad apportare anche un piccolo ritocco al Modello di Comunicazione dell'opzione (scarica Provvedimento e Modello con istruzioni) approvato precedentemente con Provvedimento dell’8 agosto 2020 per l'esercizio dell’opzione, a partire dal 15 ottobre, per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito d’imposta” corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Leggi anche tutti gli articoli sulle risposte agli Interpelli dell'Agenzia delle Entrate nel nostro Dossier Superbonus 110%