Visto l'avvicinarsi del termine ultimo per poter effettuare l'invio della domanda per la richiesta di Contributo a fondo perduto, si ricorda infatti, che i contribuenti in possesso dei requisiti hanno tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto), l'Agenzia pubblica la Circolare del 21 luglio 2020 n. 22, che qui alleghiamo, per sciogliere gli ultimi dubbi ai fini della sua fruizione.
In merito l’Agenzia aveva già fornito le prime indicazioni con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.
Tra i dubbi risolti, in merito alle società in liquidazione volontaria, è stato chiesto:
Possono fruire del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio le società in liquidazione (in presenza dei requisiti previsti dalla norma)?
Risposta
L’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci.
In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo, sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020.
Con riguardo all’ammontare dei ricavi di cui al comma 3, sarà necessario fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio2019-31dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Valgono in ogni caso le modalità di determinazione della riduzione del fatturato così come chiarite nella circolare n. 15/E del 2020.
Resta in ogni caso fermo che, secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea - con cui sono state oggetto di modifica alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato ritenute dalla Commissione stessa compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19 - che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
Indice dei quesiti della Circolare:
- Premessa
- Ambito soggettivo
- Società in liquidazione volontaria
- Inizio attività successivamente al 1° gennaio 2019
- Inizio nuova attività successivamente al 1° gennaio 2019
- Esercenti arti e professioni (iscritti alla gestione separata INPS) non in possesso dei requisiti per godere del contributo previsto dall’articolo 27 del decreto legge n. 18 del 2020
- Associazione di promozione sociale
- Consorzi tra imprese
- Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020
- Individuazione delle definizioni di “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa dell’Unione europea sopra richiamata (in particolare le lettere A) e B) del punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014)
- Agenti e rappresentanti di commercio.
- Studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza
- Società artigiane con soci professionisti
- Soggetto che potrebbe beneficiare della indennità articolo 84, comma 2, decreto rilancio (per l’attività professionale) e del contributo di cui all’articolo 25 per l’attività d’impresa
- Requisiti di accesso al contributo
- Verifica dell’ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato per i distributori di carburanti
- Verifica della riduzione del fatturato per gli agenti e rappresentanti di commercio
- Determinazione calo di fatturato settore edilizia
- Determinazione calo di fatturato nell’ipotesi in cui l’ammontare del fatturato sia difforme dai ricavi relativi al medesimo periodo
- Verifica della riduzione del fatturato
- Operazioni per passaggi interni
- Fattura riepilogativa settore autotrasportatori
- Operazioni fuori campo IVA
- Fattura anticipate contratto fornitura di bevande
- Subentro in contratto di affitto d’azienda
- Imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34 comma 6 d.P.R. n. 633 del 1972 22
- Altri quesiti
- Operazioni di riorganizzazione
- Elenco comuni interessati da stati di emergenza (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017)
- Modalità di restituzione del contributo (1)
- Modalità di restituzione del contributo (2)
- Soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia
- Istanza presentata dagli eredi che proseguono l’attività per conto del soggetto deceduto
- Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8
Per i dettagli su come fare per richiedere il contributo nell'articolo Contributo a fondo perduto: pronto il modello e dal 15 giugno al via le domande.