Con la circolare 84 2020 (ALLEGATA QUI SOTTO) l'inps illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 sulla Cassa integrazione per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche alla luce delle correzioni apportate dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 che permette la continuità delle 18 settimane anche prima del 1 settembre.
Questo l'indice degli argomenti:
1. Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
1.1 Disciplina relativa alle nuove 5 settimane e regolamentazione del “periodo fruito”
1.2 Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”
1.3 Caratteristiche degli interventi di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”
1.4 Modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34/2020 alla regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO e di Assegno ordinario
1.5 Termini di trasmissione delle domande
1.6 Modalità di pagamento della prestazione
1.7 Risorse finanziarie
1.8 Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale”
2. Modifiche alla cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
2.1 Risorse finanziarie
3. Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
3.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
4. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui rispettivamente agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
5. Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale “COVID-19”
6. Trattamento di cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020
7. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)
7.1 Competenza concessoria
7.2 Termine di presentazione della domanda
7.3 Deroghe alla normativa attualmente vigente (artt. 8 e ss. della legge n. 457/1972)
7.4 Aziende interessate
7.5 Ammontare e corresponsione dell’integrazione
7.6 Aziende che hanno presentato domanda di accesso ai trattamenti ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020.
Dopo tutti gli interventi normativi e anticipazioni di prassi sia dell'istituto che del Ministero si confermano finalmente in forma ufficiale le seguenti regole principali:
Le sospensioni o riduzioni di attività per l'emergenza Coronavirus danno diritto a trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale», per una durata complessiva di 18 settimane per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020
di cui:
- 9 entro il 31 agosto
- ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
- ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedenti.
I datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle ex zone rosse in Veneto Lombardia ed Emilia Romagna godono di 4 settimane in più, quindi la durata complessiva è di 13 settimane.
Non c' è bisogno di procedura sindacale ordinaria ma restano necessarie l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto anche in forma telematica, entro i tre giorni dopo la comunicazione preventiva.Per il FIS vanno seguiti invece i singoli regolamenti dei relativi Fondi di solidarietà .
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, :
- entro il 17 luglio per i periodi di cassa integrazione situati dopo il 30 aprile (o entro il mese successivo all'inizio se il termine risulta successivo )
- entro il 15 luglio per i periodi precedenti il 30 aprile .
Con un
successivo messaggio n. 2806 del 14 luglio INPS ha fornito il modello e le istruzioni di compilazione della "dichiarazione di periodo fruito" (ALLEGATI IN FONDO ALL'ARTICOLO) per le aziende che hanno richeisto l'assegno ordinario FIS , Tale dichiarazione è
obbligatoria quando tale periodo non coincide con il periodo inizialmente autorizzato e necessaria per le ulteriori richieste .
INPS specifica che l'invio deve essere fatto con la massima tempestività per le domande già inoltrate.