In G.U. n. 150 del 15 giugno 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51 con il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Questa la lista dei contenuti e le principali indicazioni:
Art. 1 Oggetto
Art. 2: Definizioni
Art. 3: Ambito soggettivo (1. Possono chiedere, l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni ; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, al trattamento di pensione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)
Art. 4: Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR
Art. 5: Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR ( 1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e' presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda e' presentata secondo le modalita' indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La domanda on line puo' essere presentata direttamente dall'utente ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell'Istituto stesso. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalita' telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR. 2. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalita' telematiche: a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, oppure il il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni)
Art. 6: Procedure per la domanda e erogazione dell'anticipo TFS/TFR ( 1. Il richiedente in possesso della certificazione presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalita' definite nell'Accordo quadro. (..) La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR).
Art. 7 Contratto di anticipo TFS/TFR
Art. 8: Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR
Art. 9: Costituzione e modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia ( 4. La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR.)
Art. 10: Attivazione della garanzia del Fondo
Art. 11: Surroga del Fondo di garanzia
Art. 12: Inefficacia della garanzia
Art. 13: Operativita' della garanzia dello Stato
Art. 14: Estinzione anticipata
Art. 15: Accordo quadro ( 1. L'Accordo quadro definisce il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i termini e le modalita' di
adesione da parte della banca e le modalita' di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita a i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente, nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.(...) 2. Resta salva la facolta' per le banche aderenti all'Accordo quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente).
Art. 16: Trattamento e sicurezza dei dati
Art. 17: Disposizioni finali ( 1. Il gestore - INPS - provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo- 2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).