Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, la Legge di conversione del 22.05.2020 n. 35 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", il decreto che, in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19, è stato destinato a disciplinare in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle ivi indicate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
Tra le novità introdotte in sede di conversione, segnaliamo in particolare la disposizione per cui il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento è prevista la sanzione amministrativa da euro 400 fino a euro 1.000, per effetto della Legge di conversione, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale (aumentata fino ad un terzo se la commissione del reato avviene mediante l'utilizzo di un veicolo). In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima, novità introdotta in sede di conversione.
Si segnala anche il divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori, la sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto.
Infine, sempre fra le novità del dl 19/2020 convertito, in merito alla limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, sono state aggiunte le parole: "ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi".
In sostanza, il provvedimento:
- reca un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento eventualmente applicabili, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità, misure che potranno essere adottate per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (vale a dire, fino al 31 luglio 2020);
- prevede che le regioni, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare - in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso - misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale, e si dispone che i sindaci non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali e regionali;
- stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.
In allegato il testo del Decreto e della Legge di conversione.