Inail ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la nota operativa del 13 maggio 2020, con il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021 (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019,) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2020.
Nel documento si evidenzia che gli interventi per i quali sarà possibile richiedere la riduzione sono stati riorganizzati secondo le seguenti sezioni:
- prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- prevenzione del rischio stradale;
- prevenzione delle malattie professionali;
- formazione, addestramento e informazione;
- gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- gestione delle emergenze e DPI.
I nuovi interventi sono i seguenti:
• interventi A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4 (ambienti confinati)
• interventi A-2.2 (caduta dall’alto)
• interventi A-3.4, A-3.5, A-3.6, A-3.7 (sicurezza macchine e trattori)
• intervento A-5.1 (prevenzione del rischio da punture di imenotteri - shock anafilattico)
• intervento B-10 (sicurezza stradale – test alcolemici per la guida dei mezzi aziendali);
• intervento C-2.2 (prevenzione del rischio chimico)
• intervento C-3.1 (radon)
• intervento C-4.4 (interventi fisioterapici per la riduzione dei disturbi muscoloscheletrici)
• intervento F-4 (controllo a distanza attrezzature antincendio)
• intervento F-5 (riduzione del rischio aggressione)
• intervento F-7 (controllo utilizzo dei DPI).
Con la nota operativa dell'11 settembre sono stati forniti i primi chiarimenti di specificazione su alcuni interventi.