Sospensione dei termini per l'invio delle risposte agli inviti ai contribuenti per la regolarizzazione delle domande di interpello o per la presentazione di documentazione integrativa.
Anche questi ultimi termini, dunque, restano sospesi fino al 31 maggio e iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno 2020, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione.
Ricordiamo inoltre che il decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello.
Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 20 marzo 2020 n. 4.
Ad esempio, nell’ipotesi in cui, durante il citato periodo di sospensione, l’Ufficio notifichi una richiesta di regolarizzazione, il termine di trenta giorni, entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l’istanza, pena la sua inammissibilità, inizierà a decorrere dal 1° giugno, ferma restando la facoltà del contribuente di rispondere alla predetta richiesta di regolarizzazione durante il periodo di sospensione, senza tuttavia, giova ribadirlo, che ciò implichi la decorrenza degli ordinari termini perentori della risposta prima della data del primo giugno.
Altro esempio, la scadenza annuale entro la quale il contribuente deve rispondere alla richiesta di documentazione integrativa per evitare la declaratoria di rinuncia, decorre dal 1° giugno 2020 anche se la notificata è avvenuta tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Dalla stessa data decorrono i 30 giorni disponibili per regolarizzare, pena l’inammissibilità, le istanze risultate non corrette anche se la segnalazione è arrivata nel periodo d’intervallo.
Durante il periodo di sospensione, gli Uffici potranno inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle istanze. In questo caso, sarà cura degli Uffici precisare nella predetta richiesta di regolarizzazione che il termine di trenta giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l’istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dal 1°giugno, con facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine e, quindi, durante il periodo di sospensione.