Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure previste dall'art. 1 del Dpcm del 8 marzo 2020 sono estese a tutto il territorio nazionale, lo prevede il Dpcm del 9 marzo 2020 pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020.
È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Tali disposizioni producono effetto da oggi 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
In ultimo, è modificata la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Viene prevista la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di inte-resse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italia-no (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusiva-mente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
In tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Sempre ieri è stato approvato anche il Decreto legge del 9.03.2020 n. 14 contenente disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19, pubblicato nella GU 62 del 09.03.2020 qui allegata.
Riportiamo, comne promemoria, le misure igienico-sanitarie a cui attenersi indicate nell'Allegato 1 del Dpcm 08.03.2020:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.