L'08.03.2020 era stato pubblicato il dpcm dell'08.03.2020 firmato da Conte contenente misure più stringenti per contenere la diffusione del coronavirus in particolare nella regione Lombardia e in altre 14 province (la c.d. zona arancione) dove i contagi continuano ad aumentare, oltre ad una serie di disposizioni valide su tutto il territorio nazionale.
Oggi con la pubblicazione del Dpcm del 9 marzo 2020, il Governo ha deciso di estendere le disposizioni previste dall'articolo 1 del Dpcm dell'08.03.2020 a tutto il territorio nazionale e vietare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Da oggi 10 marzo cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 Dpcm dell'08.03.2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.
In sintesi le misure adottate per tutta Italia
- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena.
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
- Fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nel periodo di efficacia del presente decreto.
- Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
- Scuole chiuse fino al 3 aprile.
- Prevista la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italia-no (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione.
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Ricordiamo che il 2 marzo, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 53, il Decreto Legge del 02.03.2020 n. 9 contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da coronavirus o COVID-19.
Con questo provvedimento, si completa la sospensione di tutti i tributi della zona rossa, potenziando gli strumenti della cassa integrazione e sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e non della zona più colpita, si dà un sostegno al settore turismo con la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali delle imprese, agevolando l'accesso al fondo di garanzia per le piccole imprese, concedendo risorse per l'export e altre misure dettagliate.
Nello stesso decreto il Governo ha riscritto il calendario fiscale per gestire al meglio l’emergenza Coronavirus, prorogando alcune scadenze su scala nazionale, tra queste segnaliamo:
- la trasmissione della Certificazione unica 2020 slitta al 31 marzo 2020;
- la trasmissione dei dati degli oneri detraibili o deducibili per la predisposizione della dichiarazione precompilata rinviata al 31 marzo 2020;
-
a regime già dal 2020, le nuove scadenze stabilite dall’articolo 16-bis del decreto fiscale 124/2019, ovvero, i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno presentare la dichiarazione mod.730:
- entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
- entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
In allegato:
- Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto legge del 02.03.2020 n. 9)
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Dpcm 08.03.2020)
- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Decreto legge del 23.02.2020 n. 6)