Il Governo ha emanato ieri 1 marzo un un nuovo DPCM con ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus , in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Le disposizioni producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020. Dalla stessa data cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi' di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile eurgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Per i Comuni della zona rossa Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, Vo' - resta il divieto di accesso e uscita e le limitazioni a tutte le attività non essenziali già in vigore .
La zona gialla con chiusura delle scuole e limitazioni diversificate alle attivita e eventi pubblici ( manifestazioni sportive e culturali, culto religioso, prove di concorso , udienze tribunali ecc) è ora delimitata alle seguenti :
Regioni: a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) Veneto e Province di a) Pesaro e Urbino; b) Savona.(Allegato 2)
Province: a) Bergamo; b) Lodi; c) Piacenza; d) Cremona. (Allegato 3).
Le attività commerciali e di somministrazione cibi e bevande devono essere organizzate in modo da limitare gli assembramenti e la vicinanza delle persone a meno di un metro . Le aziende di trasporto pubblico devono assicurare igienizzazione straordinaria dei mezzi.
In tema di smart working (Legge 81/2017) si amplia la possibilita di lavoro agile in forma semplificata , per tutta la durata dell'emergenza, in tutta Italia quindi con accordi individuali senza forma scritta e comunicazione al Ministero del lavoro in forma di autocertificazione . Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, comunicazione sugli obblighi di sicurezza sul lavoro ) sono assolti in via telematica (quindi con semplice e -mail al dipendente) anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL .