E' in arrivo il riordino nel settore dei beni culturali e del turismo, con la bozza dello schema di disegno di legge recante misure per lo sviluppo del turismo e per le imprese culturali e creative e delega al Governo in materia di spettacolo (collegato alla legge di bilancio 2020).
La bozza del disegno di legge prevede misure per la crescita del settore turistico con particolare riguardo alla tutela del consumatore e della concorrenza, misure a favore delle imprese culturali e creative anche con un riferimento specifico ai comuni situati nelle "aree interne", e una delega al Governo per il riordino della normativa vigente per il settore dello spettacolo.
Le misure, suddivise in 18 articoli, riguardano:
- Agevolazioni.fiscali per le imprese del settore turistico (articolo 1)
- Borghi ed aree interne (articolo 2)
- Revisione dell'Imposta di soggiorno (articolo 3)
- Professioni turistiche (articolo 4)
- Locazioni brevi (articolo 5)
- Tutela dei consumatori (articolo 6)
- Trasporto ferroviario con finalità turistiche (articolo 7)
- Enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (articolo 8)
- Imprese culturali e creative, Fondo per lo sviluppo, Credito di imposta per le imprese culturali e creative (articoli 9,10,11)
- Quartieri degli artisti (articolo 12)
- Uso immobili pubblici per attività culturali e creative (articolo 13)
- Piano strategico imprese culturali e creative (articolo 14)
- Incentivi fiscali per cinema ed audiovisivo (articolo 15)
- Sostegno delle imprese nel settore dell'editoria (articolo 16)
- Fondo giovani per la cultura e reclutamento di funzionari archivisti (articolo 17)
- Delega al governo per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (articolo 18)
e sono raggruppate in tre capi:
- Capo I: misure per lo sviluppo del turismo
- Capo II: misure per le imprese culturali e creative
- Capo III: delega al Governo per le disposizioni in materia di spettacolo
In merito alla rimodulazione dell'imposta di soggiorno, viene prevista l'estensione a tutti i Comuni della possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
Viene modificata la misura dell’imposta, ancorandola non più alla fascia di prezzo ma esprimendola in una percentuale non superiore al 10% del prezzo effettivamente corrisposto, mantenendo tuttavia il tetto massimo di 5 euro per notte di soggiorno a persona.
Si prevede inoltre che il gestore della struttura ricettiva, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della norma, sia responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno applicabile nel Comune di Roma e nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano rilevato presente turistiche 20 volte superiori al numero di residenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
La responsabilità riguarda anche gli altri adempimenti previsti da leggi o regolamenti. A tal proposito, è disposta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell’importo dovuto in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta e del contributo di soggiorno.