Con la Circolare del 21.02.2020 n. 3, l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi su diversi aspetti, che tengono anche conto dei contributi e delle segnalazioni di criticità pervenuti da operatori e commentatori.
Nella circolare viene esposta anche una breve ricostruzione delle modalità con cui devono essere certificati i corrispettivi derivanti dalle operazioni degli operatori del commercio al minuto e attività assimilate, ricordando che la norma di riferimento è l’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, la quale contiene al suo interno:
- una regola di ordine generale con relativi criteri di applicazione (commi 1, 3-5 e 6-ter primo e secondo periodo);
- una regola specifica per cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (comma 1-bis);
- l’anticipazione della regola generale per chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi avvalendosi di particolari strumenti quali i distributori automatici (comma 2);
- le sanzioni applicabili (commi 6 e 6-ter ultimo periodo);
- regole peculiari per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (comma 6-quater);
- l’individuazione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, con relativi criteri di concessione ed utilizzo, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione secondo la regola generale (comma 6-quinquies).
In merito alle sanzioni, ricordiamo che chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà massimo per sei mesi, di conseguenza gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020, tutti gli altri operatori al massimo entro il 1° luglio 2020.