L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile online il modello di certificazione per la sussistenza dei requisiti delle imprese appaltatrici, utili all'esenzione dal nuovo obbligo di controllo delle ritenute versate , nei casi di appalti "labour intensive" di importo superiore a 200 mila euro, da parte degli appaltanti.
L'adempimento, molto contestato e ancora privo di regole applicative chiare, è stato introdotto dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019) a partire dal 1 gennaio 2020, con prima applicazione sulle ritenute da versare entro il 17 febbraio 2020. Le imprese appaltatrici devono fornire agli appaltanti copia degli f24 utilizzati entro i 5 giorni successivi, pena il blocco dei pagamenti dei lavori.
Il provvedimento delle Entrate del 6 febbraio 2020 n. 54730 approva il modello (allegato A) con cui gli uffici dell’Agenzia potranno certificare la presenza dei requisiti specificati nell' allegato B, che consentono alle imprese di essere esentate dai controlli , sulla base delle informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.
Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio e non sconta l’imposta di bollo, né tributi speciali.
La certificazione deve essere consegnata dalle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici al committente . I requisiti richiesti per il rilascio sono quelli indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del Dlgs n. 241/1997, cioè:
- essere in attività da almeno tre anni
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi
- avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per i piani di rateazione non decaduti.