L'Inps con Circolare 12 del 3 febbraio 2020 ha comunicato le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito 2020 e gli importi dei contributi minimi da versare per gli iscritti alla Gestione separata.
Si tratta ricordiamo di :
- collaboratori e figure assimilate
- liberi professionisti
Ciascuna categoria, a sua volta, ha aliquote differenziate per :
- i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2020 è confermata ancora al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e liberi professionisti).
Per i Collaboratori e figure assimilate nella Tabella seguente, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2020 :
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Pensionati e soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Per i Professionisti
A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%. Resta confermata l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 per la tutela della maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera,congedo parentale).
In sintesi:
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
L’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.
MASSIMALI E MINIMALI DI REDDITO
Per l'anno 2020 il massimale di reddito è pari a 103.055,00. Quindi le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi fino al raggiungimento del massimale.
Per l'anno 2020 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.
CONTRIBUZIONE MINIMA
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 15.953,00 | 24% | € 3.828,72 |
€ 15.953,00 | 25,72% | € 4.103,11 |
€ 15.953,00 | 33,72% | € 5.379,35 |
€ 15.953,00 | 34,23% | € 5.460,71 |