Istituito il codice tributo “6912” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 (Bonus TV), lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 17 dicembre 2019 n. 105.
Per le modalità di erogazione del contributo si veda il Decreto del MISE del 18 ottobre 2019.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
- “6912” denominato “BONUS TV - credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 – D.M. del 18 ottobre 2019”.
il venditore potrà utilizzare il credito d'imposta a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione di disponibilità dello sconto richiesto, che il aservizio telematico dell'Agenzia delle Entrate gli comunicherà a seguito della comunicazione del venditore effettuata al momento della vendita, con la quale avrà indicato:
- codice fiscale del venditore;
- codice fiscale dell’acquirente finale e gli estremi del documento d’identità consegnato;
- dati identificativi dell’apparecchio;
- prezzo finale di vendita, comprensivo di IVA;
- ammontare dello sconto da applicare.
Per ogni comunicazione ricevuta il sistema telematico infatti verificherà:
- l’idoneità dell’apparecchio;
- che l’utente finale non abbia già usufruito del contributo;
- la disponibilità delle risorse finanziarie, in ordine cronologico di ricezione delle istanze.
Per usufruire dello sconto a partire da domani 18 dicembre 2019, ricordiamo che l’acquirente finale dovrà consegnare al venditore:
- apposita richiesta di riconoscimento del contributo;
- la dichiarazione sostitutiva (utilizzando l'apposito Modello) con cui afferma che il valore ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte, non è superiore a 20mila Euro, e che i componenti del nucleo familiare non hanno già usufruito dello sconto.;
- copia di un valido documento di riconoscimento.